Statuto

ART. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato ASSOCIAZIONE FUTURO INSIEME ODV; assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede legale in via Albere n. 10 nel Comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, sono:

Attività ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2017 comma 1, lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’ le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

• Raccolta fondi sul territorio
• Adozioni a distanza
• Sensibilizzazione sulla situazione dei paesi in via di sviluppo
• Realizzazione di opere nel paese in via di sviluppo stesso
• Promozione scolastica
• Distribuzioni alimentari

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione può esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale come previsto dall’art.6 d.lgs. 117/17.

ART. 6
(Ammissione)
Sono soci dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata entro un mese all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Consiglio Direttivo in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:

• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario;
• esaminare i libri sociali e consultare i verbali presso la sede con possibilità di copia previa richiesta scritta o verbale al Presidente il quale risponderà entro 3 giorni;
• votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
• versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 8
(Qualità di volontario)
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato con possibilità di appello entro 30 giorni all’assemblea.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’organizzazione:

• Assemblea dei soci
• Consiglio Direttivo
• Presidente
• Organo di controllo (eventuale)
• Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Gli amministratori sono scelti tra i soci.

ART. 11
(L’assemblea)
L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo di e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:

• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• approva il bilancio di esercizio;
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• determina le modalità per l’esame dei libri sociali da parte dei soci;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sull’esclusione degli associati;
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione o scissione.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)
Il consiglio Direttivo governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 11 membri eletti a carica gratuita dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.

ART. 16
(Il Presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L’organo di controllo:

• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• rimborsi da convenzioni;
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20
(I beni)
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22
(Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23
(Bilancio sociale)

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 25
(Personale retribuito)
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017, comunque non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.